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Quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto, porterà la pena della sua iniquità.
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Confronta Traduzioni
Diodati
DiodatiE QUANDO alcuno avrà peccato, perciocchè avrà udita la voce di una dinunziazione con giuramento di alcuna cosa, onde egli sia testimonio o che l’abbia veduta, o che l’abbia altramente saputa, e non l’avrà dichiarata; egli porterà la sua iniquità.
Riveduta 1927Primary
Riveduta1927Quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto, porterà la pena della sua iniquità.





