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In qualunque lite che vi sia portata dinanzi dai vostri fratelli dimoranti nelle loro città, sia che si tratti d’un omicidio o d’una legge o d’un comandamento o d’uno statuto o d’un precetto, illuminateli, affinché non si rendano colpevoli verso l’Eterno, e l’ira sua non piombi su voi e sui vostri fratelli. Così facendo, voi non vi renderete colpevoli.
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Ed in ogni lite, che sarà portata davanti a voi da’ vostri fratelli, che abitano nelle lor città, per giudicar fra omicidio ed omicidio, fra legge e comandamento, e fra statuti e ordinazioni, chiariteli; acciocchè non si rendano colpevoli appo il Signore, onde vi sia ira contro a voi, e contro a’ vostri fratelli; fate così, acciocchè non vi rendiate colpevoli.